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La sottile differenza tra i reati di lesioni personali e percosse: il punto della Cassazione (Cass. pen. n. 22534/19)


Reato di lesioni personali (582 c.p.)

Nel linguaggio comune, le parole percosse e lesioni vengono utilizzate come sinonimi, sotto il profilo giuridico, al contrario, assumono significati completamente diversi e ciò in quanto rappresentano due distinti reati previsti dal codice penale.

Questo articolo ha l’obiettivo di chiarire le differenze tra questi due concetti, prendendo come riferimento una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. n. 22534/19) che ha delineato gli elementi che differenziano le due fattispecie criminose.


Percosse: definizione e caratteristiche

Il reato di percosse riguarda azioni di violenza fisica che, pur provocando dolore o disagio alla vittima, non causano gravi alterazioni fisiche o funzionali. Questo tipo di reato non implica danni fisici permanenti o che richiedono un trattamento medico specifico.


Quando si Configura il Reato di Percosse?

La Corte di Cassazione ha chiarito che per configurare il reato di percosse è essenziale che la violenza esercitata non determini alterazioni patologiche rilevanti. In altre parole, anche se la vittima prova dolore, non vi è alcun danno significativo che giustifichi cure mediche al di là della semplice sensazione dolorosa.

Esempi di Percosse:

  • Uno schiaffo che provoca solo dolore momentaneo.

  • Un pugno che lascia un livido ma non richiede cure mediche.

In entrambi i casi, il dolore è temporaneo e non comporta conseguenze fisiche durature.


Lesioni personali: definizione e caratteristiche

Il reato di lesioni personali, invece, comporta danni fisici che necessitano di un trattamento medico specifico per la guarigione. Le lesioni possono essere di vario tipo, comprese fratture, tagli profondi, traumi cranici o altri traumi fisici che richiedono assistenza sanitaria.

Quando si Configura il Reato di Lesioni Personali?

Le lesioni personali si configurano quando l’azione violenta provoca un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche della vittima, richiedendo un intervento medico. È quindi necessario che il danno fisico non sia solo superficiale, ma tale da richiedere un trattamento medico specifico.

Esempi di Lesioni Personali:

  • Una frattura che necessita di ingessatura.

  • Un taglio profondo che richiede punti di sutura.

In questi casi, la vittima subisce danni fisici rilevanti che necessitano cure mediche per la guarigione.


Differenza tra Percosse e Lesioni Personali: la parola alla Corte

Secondo la sentenza n. 22534/19 della Corte di Cassazione, i reati di percosse e lesioni personali condividono l'elemento soggettivo, ossia la volontà di colpire la vittima con violenza fisica. Tuttavia, la differenza sostanziale tra i due reati risiede nelle conseguenze fisiche prodotte dall’azione.

Le percosse generano solo dolore temporaneo, mentre le lesioni personali causano un danno fisico tale da richiedere un processo terapeutico per la guarigione.

La Corte ha quindi ribadito che il reato di lesioni personali supera la "mera ed eventuale sensazione dolorosa", caratteristica delle percosse, causando un'alterazione delle funzioni fisiologiche che necessita di cure mediche.


I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche (Cassazione penale , sez. II , 21/02/2019 , n. 22534). Fonte: Ced Cassazione Penale

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 21/02/2019 , n. 22534

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 23.11.2017, il GUP del Tribunale di Milano aveva dichiarato A.S.N., in atti generalizzato, colpevole di tentata rapina aggravata ed altro, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore della p.c. C.A., in atti generalizzato.


Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto tempestivamente ricorso, denunziando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:


I/II - violazione dell'art. 393 c.p. e vizio di motivazione (quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato: l'imputato avrebbe agito per riprendere il telefono cellulare indebitamente sottrattogli);


III - violazione di legge penale (quanto alla mancata riqualificazione come mere percosse dei due delitti di lesioni ascrittigli).


All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è integralmente inammissibile perchè le doglianze dell'imputato, riguardanti la qualificazione giuridica dei fatti accertati, sono del tutto prive della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. (reiterando le proprie doglianze in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), sollecitano una non consentita rivalutazione di risultanze fattuali già conformemente valorizzate dai due giudici del merito, in difetto di documentati travisamenti, e comunque risultano manifestamente infondate.


La Corte di appello ha, infatti, evidenziato:


- (f. 10 s. della sentenza impugnata) che la circostanza della sottrazione del telefono cellulare all' A. non è dimostrata: le dichiarazioni della p.o. C. evidenziano, piuttosto, che l'imputato aveva chiara consapevolezza del fatto che il telefono cellulare del quale si era impossessato non fosse il suo, avendo insistito con un amico della p.o., tal LEONARDO, perchè il telefono fosse sbloccato attraverso il contatto con l'impronta digitale del proprietario (cosa che avrebbe dovuto tare in prima persona, se il telefono fosse stato il suo);


- (f. 12 s. della sentenza impugnata) che le accertate condotte violente avevano cagionato lesioni alle pp.oo. S., G.S. e C., avendo tutte patito "aggressioni all'integrità fisica della (propria) persona che richiedono un percorso di guarigione non certo immediato, con una conseguente malattia intesa come alterazione fisica".


In tal modo, la Corte d'appello si è correttamente conformata al tradizionale orientamento di questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 7388 del 11/06/1985, Rv. 170189), per il quale i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, e differiscono quanto alla materialità, ovvero in riferimento alle conseguenze che la violenza produce:


- il primo è caratterizzato dalla condizione negativa che la violenza non abbia cagionato, al di fuori di una eventuale sensazione dolorosa, effetti patologici costituenti malattia e cioè non abbia prodotto alterazioni anatomiche, organiche o funzionali, pur se di modesta entità;


- diversamente, nel caso in cui, a seguito delle percosse subite, la vittima riporti un trauma contusivo, che determini un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo della parte lesa, da richiedere un processo terapeutico con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche, si configura il delitto di lesioni volontarie.


La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità della predetta colpa, desumibile dal tenore delle rilevate cause d'inammissibilità della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.


Sentenza con motivazione semplificata.


Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 21 febbraio 2019.


Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

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